Il 18 gennaio del 2000 entra in vigore la Legge 68, che per la verità era stata promulgata il 12 marzo 1999, in concomitanza con il trasferimento dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro. L’azione legislativa della Legge 68 ha ridefinito le disposizioni in materia di assunzione di persone portatori di disabilità, abrogando la vecchia disciplina generale della Legge n. 482 del 1968 per quanto concerne le assunzioni obbligatorie.
La Legge 68 del 1999 ha segnato il passaggio dal collocamento delle persone disabili imposto alle imprese, cosiddetto “obbligatorio”, al collocamento “mirato” e cioè realizzato con il coinvolgimento della persona soggetto disabile, delle imprese e supportato da attori sociali terzi che intervengono, ognuno per la loro competenza, a definire e a rendere possibile l’inserimento lavorativo. Ed è proprio il concetto di collocamento mirato che ispira questa legge nelle linee fondamentali, intendendo per “mirato” quel collocamento che individua il posto di lavoro in rapporto alla concreta capacità lavorativa del singolo soggetto disabile.
La legge 68 quindi è dunque uno strumento che dà sostanza alla Costituzione italiana. Lo Stato infatti attraverso la legge 68 tutela le persone che, a causa della loro disabilità, non hanno le stesse opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro rispetto alle altre persone. Infatti tale legge ha come scopo la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili, individuate quali categorie protette, nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Per collocamento mirato, si intende “quella serie di strumenti tecnici e di supporto, che permettono di valutare adeguatamente le persone in base alle loro capacità lavorative, così da inserirle nel posto adatto, attraverso forme di sostegno, analisi del lavoro, soluzioni dei problemi connessi agli ambienti lavorativi”.
Al fine di promuovere l’integrazione lavorativa dei disabili, la legge prevede l’obbligo per i datori di lavoro di riservare ai lavoratori appartenenti alle categorie protette una quota di assunzioni. Questa quota varia a seconda del numero di lavoratori alle dipendenze del datore che schematicamente si riportata:
- per le aziende con più di cinquanta dipendenti, è obbligatorio assumere una quota di lavoratori disabili pari al sette per cento dei lavoratori occupati;
- per le aziende da trentasei a cinquanta dipendenti, l’obbligo di assunzione è di due lavoratori;
- per le aziende da quindici a trentacinque dipendenti, l’obbligo di assunzione è di un lavoratore.
Il datore di lavoro in via eccezionale può chiedere di essere esonerato dall’assunzione obbligatoria se la sua attività rientra in uno dei seguenti settori: edile, trasporto aereo, marittimo, terrestre, impianti a fune, minerario.
La legge prevede sanzioni per le aziende che non adempiono all’obbligo di assunzione, pone inoltre l’obbligo, a carico dei datori di lavoro, di inviare online ogni anno, un prospetto informativo con la situazione aggiornata al 31 dicembre dell’anno precedente e relativa al numero complessivo di lavoratori impiegati, al numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette già assunto e a quello ancora da assumere in base alla quota di riserva, suddiviso per provincia.
Affinché l’azienda possa procedere con l’inserimento delle persone facenti parte delle categorie protette all’interno del proprio organico, tale lavoratore deve risultare essere iscritto alle liste di collocamento mirato presso il centro per l’impiego di residenza.
La Legge 68 divide i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie”. I disabili, che intendano iscriversi nell’elenco delle categorie protette e accedere a quanto previsto dalla Legge 68 devono avere almeno quindici anni e non aver ancora raggiunto l’età pensionabile, essere disoccupati ed essere in possesso della certificazione di invalidità civile.
A tal proposito è utile ricordare che per la Legge 68 i disabili sono:
- gli invalidi civili con riconoscimento percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46%;
- gli invalidi del lavoro con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 34%;
- i non vedenti, comprese anche le persone con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti;
- i non udenti, persone affette da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio;
- gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio.