Morfologie n°44 – L’ANGOLO DELL’AVVOCATO – Qual è il contenuto della Proposta di Legge sul turismo accessibile?

L’iter di esame in Commissione Parlamentare è iniziato alla fine di maggio scorso per la Proposta di Legge sul Turismo Accessibile, presentata il 15 marzo 2023. Con il n. 997, è indicata come “Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche, ricreative” e contiene 10 articoli e un’introduzione, in cardine con quanto disposto dal D. Lgs. 79/2011 Codice del Turismo, dalla normativa costituzionale, italiana, europea e internazionale in tema di accessibilità.

L’art. 1 di questa PdL fissa le finalità, chiarendo l’intento di dare attuazione e ratifica sostanziale a quanto contenuto all’interno dell’art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite. All’interno di questo articolo viene, tra l’altro, attribuita alle Regioni la competenza per compiere atti che favoriscano il turismo accessibile.

A scanso di equivoci, all’interno dell’art. 2 viene data definizione di turismo accessibile come “diritto delle persone invalide, con disabilità o intolleranze alimentari di fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi della medesima qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo”. Segnatamente, l’art. 3 enuncia gli obblighi informativi in capo agli operatori che esercitano professioni turistiche, con l’obbligo di fornire in forma scritta agli ospiti anche il livello di disabilità per cui viene garantita accoglienza. E all’art. 4 è previsto l’obbligo per gli operatori di fornire un elenco dettagliato e completo delle strutture ricettive attrezzate per l’ospitalità di persone con disabilità.

L’art. 5 pone l’accento sulla vita culturale, ricreativa e ludica, chiarendo l’obiettivo di abbattere le barriere architettoniche grazie all’istituzione di un fondo di 20 milioni di euro annui per garantire accesso, fruizione e visitabilità. Su questo, si sofferma anche l’art. 6 che ribadisce i requisiti minimi e le caratteristiche che devono essere ravvisabili in una struttura ricettiva che si dica adatta ad accogliere turisti con disabilità. All’art. 7 è, inoltre, previsto il riconoscimento di agevolazioni alle persone con disabilità che acquistano servizi turistici, nella misura del 30 % della spesa complessiva. L’art. 8 prevede che sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 chiunque compia un atto discriminatorio ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 del Codice del turismo. Infine, è prevista la formazione ad hoc all’art. 9 e il monitoraggio della corretta attuazione delle disposizioni (art. 10), con consegna di relazione biennale sullo stato attuale della normativa.

di Cristina Saja