Morfologie n.40 – SPECIALE LISTE D’ATTESA/1

Il patient journey tra liste d’attesa ed emergenza Covid-19

Per alcuni pazienti, anche l’attesa è un privilegio. Dai pazienti reumatologici, la richiesta di intervento urgente:

il sistema sembra non saper rispondere alla crescente richiesta.

Cristina Saja

 

Secondo CittadinanzAttiva, in un’indagine condotta ad ottobre 2021, sono 13 milioni le visite specialistiche sospese a causa del Covid-19, 300mila i ricoveri non effettuati, 500mila gli interventi chirurgici rimandati e ben 4 milioni gli screening oncologici posticipati. Una situazione di ritardo endemico ormai non più accettabile. Questo allarme, lanciato dai pazienti e dal mondo delle malattie rare, ha fondamenta molto più profonde e il rimedio sta nell’adeguamento della normativa esistente alle impellenti esigenze dei pazienti.

Cosa sono le ‘liste d’attesa’? Le cosiddette ‘liste d’attesa’ nascono per garantire equità e urgenza, così da agevolare il paziente e il Sistema Sanitario Nazionale nell’espletamento di esami diagnostici, visite specialistiche ecc., al fine di evitare che trascorra un lasso di tempo più o meno lungo tra il momento in cui la prestazione viene richiesta e quello in cui viene erogata. Esistono diversi documenti e regolamenti che individuano prestazioni monitorate e stabiliscono i tempi entro cui devono essere necessariamente erogate, in base alla priorità assegnata al momento della prescrizione. A stabilire l’esigenza più o meno prioritaria è la valutazione clinica stabilita dai medici: pazienti con esigenze urgenti saranno soggetti a tempi di attesa più brevi. Questa è la regola. Ma che succede se una pandemia stravolge quei piani che, pur essendo regolamentati erano già poco efficaci e che adesso sembrano essere un cumulo di norme completamente inadempiute? Con l’avvento del Covid-19 è stato necessario rimodulare appositi protocolli e linee guida per evitare il collasso del nostro SSN e garantire una graduale ripresa delle attività che, per alcuni pazienti, sono diventate più urgenti dell’emergenza legata al virus.

Resta inteso che le liste d’attesa sono regolamentate da una legge, la n. 126 del 13 ottobre 2020 (ex d.lgs. 104/2020) e che il riferimento nazionale è il PNGLA 2019-2021 (Intesa Stato-Regioni del 21 febbraio 2019) che sostituisce il Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) 2010-2012. Gli ultimi interventi hanno permesso la distribuzione alle regioni di circa 500 milioni di euro lo scorso agosto 2021 allo scopo di ridurre le liste d’attesa per le prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale e di screening non erogate ai cittadini, stante l’emergenza Covid-19. Altri 500 milioni sono stati stanziati in legge di bilancio, ma da lunedì 10 gennaio 2022 è emergenza: stop a ricoveri programmati e attività di specialistica ambulatoriale non urgenti nelle strutture sanitarie pubbliche. I tempi troppo dilatati scoraggiano i pazienti, soprattutto i più fragili che hanno particolari necessità anche in caso di controlli di routine. In tal caso, è importante sapere che secondo la Legge n. 266 del 2005, in alcun modo è consentito a strutture e presidi del SSN di sospendere la prenotazione delle prestazioni, neppure in casi di particolari attese oltre il consentito. È un divieto sancito al comma I dell’art. 282, passibile di sanzioni amministrative. Tuttavia, esistono i cosiddetti ‘percorsi di tutela’. Si tratta della previsione di accesso alternativo alle prestazioni specialistiche, qualora venga superato il tempo massimo di attesa a livello istituzionale. E se al momento della prenotazione, la lista della prestazione è bloccata? Anche in questi casi è possibile tutelarsi segnalando il fatto tramite PEC o raccomandata A/R alla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria, all’Assessorato alla Sanità della Regione di appartenenza. Nel caso di superamento dei tempi massimi di attesa è consigliato comunque inserirsi, anche se non sono rispettate le condizioni di prescrizione, proprio per dimostrare l’impossibilità di ottenere il diritto quando si contatterà la ASL successivamente.

I tempi massimi di attesa sono stabiliti all’interno della normativa di riferimento e consultabili sul sito web del Ministero della Salute. Nonostante i regolamenti, i protocolli, le normative e le risorse messe a disposizione, si assiste alla riprogrammazione delle attività ospedaliere e di specialistica ambulatoriale. È per questo che i malati reumatologici italiani hanno urlato a gran voce l’insostenibile situazione che attanaglia le loro vite e quelle dei loro caregiver. Lo hanno fatto in parecchi modi, tra questi in una lettera – a firma CReI – Collegio reumatologi Italiani e dalla Sir- Società Italiana di Reumatologia, con una lunga serie di specialisti e associazioni dedicate tra cui ovviamente anche Apmarr – si legge: “Così si escludono di fatto tutte le attività di assistenza ai malati reumatologici creando disuguaglianza nella assistenza a malati cronici e con disabilità spesso gravissime”. Un dialogo necessario e delle richieste specifiche che vengono avanzate nei confronti delle Istituzioni per sottolineare che esistono specifici percorsi per l’assistenza a determinati pazienti, anche a livello scolastico, esplicati anche in appositi protocolli, che rimangono incompiuti e disattesi per carenza di risorse, allungando le liste di attesa e acuendo ancora di più i problemi sociali, specie durante questo periodo pandemico.

Superare la lista d’attesa in ospedale è possibile ed è un diritto.

La legge stabilisce il diritto del cittadino a conoscere la data entro cui avverrà la visita medica o l’esame diagnostico nonché il tempo massimo di attesa. Se la prestazione non può essere garantita entro i tempi massimi stabiliti per legge (30 giorni per le visite specialistiche e 60 giorni per gli esami diagnostici), il paziente può pretendere che la medesima prestazione sia fornita dal medico privatamente, in intramoenia, senza costi aggiuntivi rispetto al ticket già pagato. Si tratta di un diritto che può essere ottenuto, presentando al direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di appartenenza una richiesta in carta semplice per “prestazione in regime di attività libero-professionale intramuraria” (anche detta intramoenia) del singolo medico.

All’interno della domanda da presentare, oltre ai propri dati, sarà necessario puntualizzare che è stato prescritto un particolare accertamento diagnostico o una visita specialistica (indicando quale); il Cup ha comunicato l’impossibilità di prenotare la prestazione richiesta prima della data del… (indicare la data), la prestazione ha carattere urgente, incompatibile con i tempi di attesa indicati, il decreto legislativo n. 124/1998, all’articolo 3 comma 10, prescrive che i Direttori Generali disciplinino i tempi massimi intercorrenti tra la richiesta e l’erogazione delle prestazioni. Dopo aver premesso ciò bisognerà chiedere che la prestazione richiesta (visita medica specialistica o esame diagnostico) venga resa in regime di attività libero-professionale intramuraria, con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del citato decreto legislativo n. 124/1998 articolo 3, comma 13; che venga fornita immediata comunicazione in merito. Infine, nell’istanza, il malato dovrà comunicare che, in mancanza di prenotazione in regime di attività libero-professionale intramuraria come sopra richiesta, la suddetta prestazione verrà effettuata privatamente, con preavviso di successiva richiesta di rimborso da parte dell’Azienda.

 

 

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