Biosimilari, in Toscana, sentenza fa chiarezza sugli obblighi del medico

Nessun limite alla libertà prescrittiva del medico e nessun ostacolo alla prosecuzione delle cure in corso ai pazienti non na\u00efve

Con il provvedimento del Consiglio di stato sulla delibera toscana relativa agli interventi sulla farmaceutica ospedaliera e in particolare sull’utilizzo dei biosimilari è stato ribadito che il medico resta libero di scegliere in scienza e coscienza il farmaco da impiegare per il paziente ma è stato altresì sottolineato come il passaggio dal farmaco di marca al biosimilare sia comunque possibile, come indicato anche dall’Aifa. A sottolinearlo Stefano Collatina, coordinatore dell’Italian Biosimilar Group, che in una nota esprime soddisfazione per l’ordinanza (numero 04516/2015) che respinge il ricorso mosso contro una delibera della Regione Toscana. La pronuncia del Consiglio di Stato è un contributo significativo a fare chiarezza sul ruolo dei biosimilari in terapia e sulle possibilità che aprono a un allargamento della platea dei pazienti trattati e al contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, in linea con quanto già indicato nel position paper dell’Aifa. Ora, ci auguriamo che questa Ordinanza incoraggi le Regioni a rimuovere tutti gli ostacoli che ancora impediscono al biosimilare di esercitare il suo effetto positivo, oltre che sulle vite dei pazienti, anche sulla sostenibilità dell’assistenza. Secondo l’Ordinanza, come si legge, la deliberazione regionale impugnata nel giudizio di primo grado non obbliga il medico a prescrivere il farmaco biosimilare a base di infliximab risultato aggiudicatario della gara indetta dall’Estar, in quanto è espressamente prevista nel provvedimento la possibilità che il medico richieda uno specifico medicinale a base di tale principio attivo – e, quindi, per quanto qui interessa, anche il medicinale della società ricorrente – previa compilazione di una specifica relazione.

Inoltre il previsto obbligo di compilazione della relazione da un lato non possa considerarsi, di per sé, limitativo della libertà prescrittiva del medico, che attraverso questa specifica procedura potrà comunque ottenere l’utilizzazione del farmaco da lui ritenuto maggiormente appropriato al caso di specie; dall’altro non possa considerarsi adempimento privo di utilità anche quando la prescrizione si riferisca a paziente “non naive”, tenendo conto che anche per i pazienti di questo tipo, secondo il position paper dell’Aifa e l’ulteriore letteratura scientifica richiamata nell’atto d’appello, sussistono casi in cui il farmaco già utilizzato può o addirittura deve essere sostituito con altro biosimilare (quando la precedente esposizione al farmaco sia sufficientemente distante nel tempo e quando dall’impiego dello specifico farmaco siano emersi degli inconvenienti per il paziente).

Fonte: www.doctor33.it

sentenza_Toscana_ott2015.pdf