Il position paper di AIFA sui biosimilari in 10 punti

I punti più importanti del position paper pubblicato dall’Agenzia Italiana del Farmaco.

  1. Con il termine “biosimilare” si fa riferimento ad un medicinale, autorizzato in Europa dopo una specifica procedura, simile a un prodotto biologico di riferimento già autorizzato e per il quale la copertura brevettuale è ormai scaduta. La prima regolamentazione sul tema risale al 2001 e si tratta della Direttiva dell’Unione Europea 2001/83/EC. La prima generazione di i farmaci biotecnologici ha già superato, o e◌̀ in procinto di superare, la scadenza brevettuale: per questo motivo si assiste ad un importante sviluppo dei biosimilari.
  2. I farmaci biologici sono essenziali per il trattamento di una grande varietà di malattie, molte delle quali non potevano essere trattate in modo efficace in passato; tuttavia, il particolare procedimento con il quale questi medicinali vengono prodotti li rende piuttosto onerosi per il SSN. In questo scenario, i biosimilari rappresentano un’opportunità essenziale per l’ottimizzazione dell’efficienza dei sistemi sanitari ed assistenziali, avendo la potenzialità di soddisfare una crescente domanda di salute, in termini sia di efficacia e di personalizzazione delle terapie sia di sicurezza d’impiego. I farmaci biosimilari rappresentano uno strumento irrinunciabile per lo sviluppo di un mercato dei biologici competitivo e concorrenziale, necessario alla sostenibilità del sistema sanitario e delle terapie innovative, mantenendo garanzie di efficacia, sicurezza e qualità per i pazienti e garantendo loro un accesso omogeneo, informato e tempestivo ai farmaci, pur in un contesto di razionalizzazione della spesa pubblica. La disponibilita◌̀ dei prodotti biosimilari genera una concorrenza rispetto ai prodotti originatori e contribuisce a rendere più accessibili terapie ad alto impatto economico. In Italia le procedure di definizione del prezzo e della rimborsabilità prevedono, come per farmaci equivalenti o generici, che il prezzo dei prodotti biosimilari sia l’esito di una procedura condotta dall’AIFA con il produttore. Il prezzo deve essere inferiore almeno del 20% rispetto al prezzo del prodotto biologico di riferimento.
  3. Un biosimilare e il suo prodotto di riferimento sono simili in termini di qualità, sicurezza ed efficacia, ma dal momento che si ottengono da processi produttivi diversi, non possono essere considerati identici. I farmaci biologici, infatti, sono caratterizzati da tecniche di produzione molto complesse e dalla forte variabilità delle molecole che li compongono. Elementi che li rendono difficili da riprodurre, tanto che alcune differenze possono sussistere anche tra i diversi lotti di uno stesso prodotto.
  4. Affinchè l’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale biosimilare possa essere intrapresa, e◌̀ anzitutto necessario che il prodotto di riferimento, al quale il prodotto biosimilare si riferisce, sia un medicinale che abbia ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Area Economica Europea (EEA) sulla base di un dossier di registrazione completo. Inoltre, al fine di poter disporre di dati facilmente comparabili e coerenti tra loro, un solo prodotto “originator” deve essere utilizzato negli studi comparativi. La linea guida EMA del 23 ottobre 2014 “Guideline on similar biological medicinal products” (CHMP/437/04 Rev 1) ha chiarito anche che al fine di favorire lo sviluppo dei biosimilari e◌̀ possibile condurre alcuni studi clinici e non clinici (in vivo) utilizzando come originatore anche un medicinale autorizzato al di fuori dell’EEA da parte di un’Autorita◌̀ regolatoria che opera con standard scientifici e regolatori pari a quelli dell’EMA. Infine, occorre notare come le linee guida redatte da EMA sono revisionate con cadenza regolare in modo da riflettere l’esperienza acquisita con le procedure di autorizzazione di prodotti biosimilari già registrati e tenere conto dell’evoluzione della scienza e della tecnologia.
  5. Un biosimilare viene approvato quando e◌̀ stato dimostrato che la variabilità naturale ed eventuali differenze rispetto al medicinale di riferimento non influiscono sulla sicurezza o sull’efficacia. Il processo di valutazione della biosimilarita◌̀ e◌̀ condotto, dall’EMA e dalle Autorità regolatorie nazionali, al massimo livello di conoscenze scientifiche e sulla base di tutte le evidenze disponibili; non sono quindi necessarie ulteriori valutazioni comparative effettuate a livello regionale o locale. Nel caso in cui il farmaco originatore sia autorizzato per più di una indicazione, l’efficacia e la sicurezza del farmaco biosimilare devono essere confermate o, se necessario, dimostrate separatamente per ogni singola indicazione.
  6. Qualora si autorizzi l’utilizzo off-label di un biologico, l’approvazione non viene automaticamente estesa al biosimilare corrispondente. La Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA valuta caso per caso e si riserva la possibilità di esprimere il proprio parere sulla base delle evidenze scientifiche e della letteratura disponibili, dell’esperienza clinica e dell’eventuale riconducibilità dell’azione terapeutica ad un identico meccanismo d’azione.
  7. AIFA considera la scelta di trattamento una decisione clinica affidata al medico prescrittore. Nel Position Paper viene però sottolineato come lo specialista, nella sua decisione, debba tenere in considerazione che tra i suoi compiti figura quello di “contribuire a un utilizzo appropriato delle risorse ai fini della sostenibilità del sistema sanitario”.
  8. Il rapporto rischio-beneficio dei biosimilari e◌̀ il medesimo di quello degli originatori di riferimento: l’AIFA li considera dunque intercambiabili; una considerazione che vale tanto per i pazienti nai\u0308ve (non ancora esposti ad uno specifico farmaco) quanto per quelli già in cura. In alcuni casi, le molecole che compongono i biosimilari, possono essere riconosciute come “non-self” dall’organismo del paziente ed essere neutralizzate nel loro effetto, riducendo l’efficacia della terapia. La maggior parte delle risposte immunitarie indesiderate indotte dai prodotti biologici sono moderate e non producono effetti negativi rilevanti nella persona che li assume. Non si può escludere, tuttavia, che possano verificarsi effetti nocivi gravi.
  9. Ogni azienda e◌̀ tenuta a presentare, unitamente alla domanda di autorizzazione all’immissione in commercio, un piano di gestione del rischio, il cosiddetto Risk Management Plan; EU-RMP. Nel piano vengono delineate le modalità con le quali il produttore continuerà a monitorare la sicurezza e l’efficacia del medicinale e le misure che i titolari dell’autorizzazione intendono introdurre per prevenire o minimizzare gli eventuali rischi durante l’uso dello stesso. Un EU-RMP può, inoltre, essere richiesto durante il ciclo di vita di qualunque farmaco biologico nel caso in cui vengano apportati importanti cambiamenti nei processi produttivi o modifiche a livello della formulazione in grado di influenzare l’efficacia e la sicurezza del farmaco.
  10. I medicinali biologici e i biosimilari rientrano in una specifica lista di prodotti soggetti a monitoraggio addizionale (condizione segnalata da un triangolo nero capovolto riportato nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e nel Foglio Illustrativo). Lo scopo è quello di incoraggiare attivamente gli operatori sanitari e i cittadini a segnalare eventuali sospette reazioni avverse. I medicinali restano soggetti a monitoraggio addizionale per un periodo di almeno cinque anni o fino a quando non siano venute meno le condizioni che hanno determinato la necessita◌̀ di tale monitoraggio.

Va precisato che l’AIFA si riserva di valutare caso per caso l’applicabilità dei principi generali enunciati nel Position Paper datato aprile 2018, nonché di modificare le proprie posizioni sui singoli prodotti e/o sulle singole categorie terapeutiche.

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